Statuto Associazione - Presidente-Segretario-Collegio

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Art. 8 Presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza
dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendo li a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 9 Segretario
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
provvede al disbrigo della corrispondenza;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
è a capo del personale.

Art. 10 Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrai e formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2.La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3.Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di L'Aquila il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

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