Statuto Associazione

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Art. 1 Costituzione
1. E' costituita con sede in L'Aquila, Via S.Sisto 78/80 presso Parrocchia San Sisto l'associazione denominata "IL SORRISO DI ANGELO - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)" di seguito detta associazione.

2.L'associazione:

  • persegue esclusivamente formalità di solidarietà sociale;
  • svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
  • non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  • impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  • in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a finì di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3.Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'associazione ha durata illimitata.


Art.2 Attività


1.L'associazione svolge le seguenti attività:
L'associazione si propone di promuovere attività sociali e culturali per la tutela, promozione, valorizzazione e diffusione dei diritti dei portatori di handicap con problematiche legate alla "sordità prelinguale" con particolare riferimento allo studio di ogni attività connessa ai problemi scientifici, tecnici, economici e legislativi anche con riferimento alla figura dell'assistente alla comunicazione e di ogni altro settore che abbia attinenza con essa.Si propone, inoltre, come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso un'educazione volta all'abbattimento delle distanze fra abili e diversamente abili. Si pone come punto di riferimento, per chi portatore di handicap possa trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'assistenza alla comunicazione un aiuto ed un sollievo al proprio disagio. L'Associazione IL sorriso di Angelo" per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività ed in particolare:

  1. 1. attività culturali: convegni, conferenze, manifestazioni, dibattiti, seminari, incontro con il mondo della disabilità sensoriale;
  2. attività di formazione: corsi di aggiornamento, perfezionamento teorico/pratico per assistenti alla comunicazione, operatori sociali, corsi di perfezionamento in assistenza alla comunicazione, istituzione di gruppi di studio e/o di ricerca;
  3. attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione dei risultati delle ricerche e/o dei seminari, pubblicazione di eventuali atti di convegno.

Per il raggiungimento degli obiettivi detti l'Associazione potrà attuare ogni attività consona agli scopi sociali nell'ambito dell'attività di volontariato, anche attraverso la raccolta di fondi a seguito di pubbliche raccolte effettuate occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'Associazione, inoltre, potrà aderire a progetti consoni allo scopo sociale eventualmente proposti da Associazioni locali o nazionali o di altre Associazioni al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai relativi soci associati o partecipanti.



Art.3 Soci


1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
2.I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
3.Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
4.Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per: dimissioni volontarie; non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni; morte; indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrai e il quale decide in via definitiva.


Art.4 Diritti e obblighi dei soci


1.Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.


Art. 5 Organi


1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il comitato;
- il presidente;
- il vice presidente
- il revisore unico.



Art. 6 Assemblea


1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3.Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, email).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e 1'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. Sia in prima che in seconda convocazione 1'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.
6.Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
7.Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
eleggere i membri del comitato;
eleggere il revisore unico;
approvare il programma di attività proposto dal comitato;
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.


Art. 7 Comitato


1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 a 9 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il comitato ha i seguenti compiti:
eleggere il presidente;
assumere il personale;
nominare il segretario;
fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato
dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di
necessità e di urgenza;
nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.



Art. 8 Presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza
dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendo li a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 9 Segretario
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
provvede al disbrigo della corrispondenza;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
è a capo del personale.

Art. 10 Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrai e formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2.La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3.Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di L'Aquila il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.



Art. 11 Durata delle cariche
1.Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
2.Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.


Art. 12 Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
-rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2.I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3.Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.


Art. 13 Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art.14 Bilancio o rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2.Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3.Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
Art.15 Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Art.16 Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

FIRMATO:

SARRA FABIOLA - ROSATI ANTONIO - ERCOLE LUCA -
FRANCESCO BENEDETTI NOTAIO.


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